Il Tar ha accolto il ricorso di Inarcassa
Santoro: "Con nostra grande soddisfazione, il Tar ha legittimato il nostro diritto a porre in atto misure a favore degli iscritti"
05/10/2020
Redazione MondoInstitutional
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Il Tar del Lazio, Sez. III bis, con la Sentenza 09987/2020, ha accolto il ricorso proposto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano bocciato gli atti adottati dalla Cassa di previdenza per aumentare dall’1,5% al 4,5% il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali per gli anni 2014/2015. Nello specifico, il Tar, considerato che l’istruttoria condotta dalla Cassa ha riscontrato e risolto i rilievi delle Amministrazioni vigilanti e che gli stessi Ministeri non hanno confutato l’esito della verifica effettuata dal consulente del Tribunale, a conferma del rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di Inarcassa, ha annullato il provvedimento, condannando i Ministeri al pagamento delle spese di giudizio.
"L’incremento al 4,5% costituisce un importante adeguamento del tasso di capitalizzazione che Inarcassa calcola sulla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti", ha affermato Giuseppe Santoro, presidente di Inarcassa, che poi ha continuato: "Con nostra grande soddisfazione, il Tar ha legittimato il nostro diritto a porre in atto misure a favore degli iscritti. Viene così confermata la lettura del perimetro e del contenuto dell’autonomia di Inarcassa e, quindi, anche dei limiti dell’esercizio del potere di vigilanza. Ciò costituisce un ulteriore passo in avanti a presidio dell’autonomia degli Enti previdenziali privati e privatizzati".
Come specificato in una nota dell'Ente, queste modalità di rivalutazione dei contributi sono peculiarità del metodo di calcolo contributivo proprio di Inarcassa, che consente margini di azione a garanzia della solidarietà e dell’equità infra e inter generazionale. "Il passaggio al contributivo non ha modificato infatti il regime di finanziamento del sistema previdenziale della Cassa, che rimane a ripartizione e che consente, sempre nel rispetto della sostenibilità di lungo periodo, importanti interventi, superando il principio di “corrispettività” fra contributi e prestazioni, tipico del metodo contributivo in un finanziamento a capitalizzazione", riporta il comunicato.

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